Prima valutazione del tribunale di sorveglianza dopo quindici giorni dal provvedimento di scarcerazione legato al Coronavirus. E’ quanto prevede la bozza del dl – di sette articoli in totale – in arrivo questa sera al Cdm. Dopo la prima valutazione, il tribunale di sorveglianza, sentito il parere della Procuratore distrettuale antimafia e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo verificherà con cadenza mensile se persistono le condizioni per la scarcerazione.
“Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile”, si legge nell’articolo 2 del testo.
“La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena”, si legge.
E, prima di provvedere alla scarcerazione “l’autorità giudiziaria sente l’autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.
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