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Elezioni: simboli, liste, candidati, ecco regole

Dalle 8 del 12 agosto alle 16 del 14 agosto presso il ministero dell’Interno avverrà il deposito dei contrassegni dei partiti o movimenti che parteciperanno alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La ‘finestra’ per la presentazione delle liste e candidature si aprirà invece tra le 8 del 20 agosto e le 20 del 21 agosto presso le cancellerie delle Corti di appello. Tutte le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” sono illustrate online sul portale Eligendo del ministero dell’Interno.

Nel corposo dossier (342 pagine) sono anche riportati i fac-simile dei moduli di deposito dei contrassegni, di raccolta delle sottoscrizioni e di presentazione delle liste, nonché quelli relativi agli altri documenti richiesti dalla legge.

Oltre al contrassegno di lista i partiti – entro lo stesso periodo di tempo – dovranno depositare presso il ministero dell’Interno anche lo statuto, “qualora il partito o gruppo politico organizzato risulti iscritto nel registro dei partiti politici”, o, in mancanza dell’iscrizione al registro, “una dichiarazione in cui vengono indicati gli elementi minimi di trasparenza del medesimo partito o gruppo politico”.

Dovranno anche depositare l’eventuale dichiarazione di collegamento in una coalizione di liste ed il programma elettorale con l’indicazione del capo della forza politica.

Entro il quattordicesimo giorno dalla data delle elezioni i partiti che si presentano alle elezioni sono obbligati a pubblicare, sul proprio sito, il curriculum vitae fornito dai propri candidati e il relativo certificato rilasciato dal casellario giudiziale.

Per quanto riguarda i contrassegni di lista, è vietato presentare immagini “che riproducono immagini o soggetti religiosi”.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici “è fatto assoluto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti”.

Vige anche il divieto di presentare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista. Per i contrassegni risultati regolari, il ministero restituisce al domicilio del depositante, nei due giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per il deposito, un esemplare del contrassegno con l’attestazione dell’avvenuto deposito e della sua regolarità. Per quelli risultati non regolari il ministero invita il depositante a sostituire il contrassegno entro 48 ore dalla notifica del relativo avviso. Contro le decisioni del Viminale sui contrassegni è possibile fare opposizione – entro 48 ore dalla decisione – all’Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

Specifiche disposizioni sono previste per garantire la rappresentanza di genere nella formulazione delle liste dei candidati. nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali.

Innanzitutto, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità (ad esempio: donna, uomo, donna, uomo). Per la Camera è stabilito che, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Al Senato le medesime previsioni sulle quote di genere per i candidati uninominali e per i capolista nei collegi plurinominali sono stabilite a livello regionale.


Source: http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/politica_rss.xml

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