“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”, recita l’articolo 87 della Costituzione, indicando con queste parole un ruolo che travalica i poteri di garanzia e assegna quindi al presidente della Repubblica il compito di interpretare il “sentiment” della popolazione e portarlo nei “Palazzi”.
La Carta assegna una serie di funzioni al Presidente della Repubblica rispetto agli altri poteri dello Stato. Innanzi tutto scioglie le Camere e indice nuove elezioni, o a fine legislatura o quando queste non sono in grado di esprimere una maggioranza di governo. Quando tale maggioranza si palesa, durante le consultazioni, il Presidente dà l’incarico al Presidente del Consiglio di formare il governo, di cui nomina i ministri; quindi ha voce in capitolo nella loro scelta. Può nominare fino a cinque personalità come senatori a vita, incidendo quindi sulla composizione del Parlamento.
Inoltre può inviare messaggi alle Camere. L’inquilino del Quirinale autorizza la presentazione al Parlamento dei decreti del Governo, ed è capitato che facesse “moral suasion” sull’esecutivo per correggerli. E’ sempre lui che promulga le leggi, che può rinviare alle Camere, con un messaggio, perché siano modificate. Una prerogativa esercitata da vari presidenti che si sono succeduti. Rilevante è anche il potere di nomina di cinque dei 15 giudici della Corte costituzionale, a cui spetta il vaglio di tutte le leggi. Per quanto riguarda il potere giudiziario, il Capo dello Stato presiede il Consiglio superiore della magistratura (Csm), cioè l’organo di autogoverno dei magistrati, e può concedere la grazia ai condannati.
Infine il Presidente della Repubblica “ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere”.
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