Prevenire e contrastare la violenza contro le donne. E’ l’obiettivo del ddl approvato dal Consiglio dei ministri, che mette in campo una serie di misure per proteggere le vittime. Si va dall’estensione dei casi di procedibilità d’ufficio,senza cioè bisogno della denuncia, al fermo immediato di stalker e violenti in caso di imminente pericolo per la donna, all’aumento delle pene per chi è già stato ammonito per violenza domestica.E ancora: si potenzia l’uso dei braccialetti elettronici (e chi li manomette finisce in carcere), c’è un giro di vite sulla sospensione della pena e si potranno applicare ai violenti le misure di prevenzione previste per i mafiosi. Subito il sostegno economico e la tutela da parte delle forze di polizia per le donne che denunciano e sono in una situazione di rischio concreto. E gli orfani non dovranno aspettare l’esito del processo per l’indennizzo.
AI VIOLENTI LE MISURE PREVISTE PER I BOSS – Si amplia la possibilità di applicare le misure di prevenzione, previste dal codice antimafia – quali sorveglianza speciale, obbligo e divieto di soggiorno – anche ad altri reati contemplati dal Codice Rosso come tentato omicidio, violenza sessuale, deformazione permanente del viso.
PIU’ RICORSO AL BRACCIALETTO ELETTRONICO – Sia per arresti domiciliari, sia in caso di divieti di avvicinamento o obbligo di allontanamento dalla casa familiare: chi non acconsente alla sua applicazione, subisce una misura cautelare più grave.Va in carcere chi manomette il dispositivo. FERMO IMMEDIATO SE GRAVE RISCHIO PER DONNA – Lo dispone il pm o in caso di urgenza la polizia giudiziaria nei confronti di chi è gravemente indiziato di delitti compresi nel Codice Rosso, in caso di grave ed imminente pericolo per la vita o l’incolumità della vittima.
SI RAFFORZA ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA – Per chi viola il divieto di avvicinamento alla vittima, in modo da prevenire più efficacemente il rischio di condotte violente. Anche al di fuori dell’arresto in flagranza di reato, si potranno applicare misure cautelari coercitive per tutti i casi di lesioni, quando ricorrono le aggravanti del codice rosso.
TUTELA POLIZIA PER CHI DENUNCIA ED E’ IN PERICOLO – Se le forze dell’ordine accerteranno una situazione di pericolo concreto per la donna che ha denunciato il compagno violento, potrà essere disposta una vigilanza dinamica a sua tutela. Non si tratta di una scorta ma potrà essere un monitoraggio della casa dove vive STRETTA SU SOSPENSIONE PENA – La potrà ottenere solo il reo che abbia compiuto un percorso di recupero. Qualsiasi violazione da parte del condannato comporterà la revoca.
SI PROCEDE D’UFFICIO SE VIOLATO AMMONIMENTO – Non ci sarà più bisogno della denuncia della vittima per procedere per percosse, lesioni e violenza sessuale non aggravata se il responsabile ha violato l’ammonimento del questore cioè ha reiterato le stesse condotte. In questo caso la pena viene aumentata di un terzo.
PERSONA OFFESA SARA’ INFORMATA SU SCARCERAZIONE – Sull’uscita dal carcere del condannato o dell’indagato saranno avvisati anche Questore e Prefetto, per valutare eventuali misure di prevenzione e/o protezione della vittima. SUBITO AIUTI ECONOMICI A DONNE E ORFANI – La provvisionale arriverà nella fase delle indagini, senza dover attendere l’esito del processo. E potrà essere pari a un terzo dell’indennizzo totale.
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